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REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA L.SACCO PER
LE PROCEDURE OPERATIVE
1. PRINCIPI GENERALI
1.1 ISTITUZIONE E FINALITA’
Con delibera 877 del 22 luglio 1999 è stato istituito
il Comitato Etico Locale (CE) per la valutazione delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali dell’Azienda Ospedaliera Luigi
Sacco.
Il CE si ispira al rispetto della vita umana così come
indicato nelle carte dei diritti dell’uomo, nelle Raccomandazioni
degli Organismi Internazionali, nelle Norme di Buona Pratica
Clinica, nei codici di deontologia medica nazionali ed internazionali
e, in particolare, nella versione corrente della dichiarazione
di Helsinki. Il tutto nel rispetto della direttiva n 91/97
della Comunità Europea (DM 15 luglio 1997) e delle
normativa nazionale vigente (DM 18.3.1998).
Il CE, già integrato dalla componente universitaria
ai sensi della delibera regionale n. 40368 del 18 dicembre
1998, unico per l’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco -
Polo Universitario, è un organismo indipendente. Tale
indipendenza è garantita:
dalla mancanza di subordinazione gerarchica del CE nei confronti
dell’Azienda;
dalla presenza di componenti non dipendenti dall’Azienda;
dalla estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse
dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta;
dalla mancanza di cointeresse di tipo economico tra i membri
del CE e le aziende del settore farmaceutico.
1.2 FUNZIONI
Il CE ha le seguenti funzioni:
valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di
sperimentazione clinica, in ottemperanza a quanto previsto
dal punto 3 dell’allegato 1 al decreto ministeriale
15.7.1997, che recepisce le Linee di Buona Pratica Clinica
dell’Unione Europea e dal punto 3 dell’allegato
1 al DM 18.3.98 su “Linee guida di riferimento per l’istituzione
ed il funzionamento dei comitati etici”; si sottolinea
che il CE locale è chiamato a pronunziarsi esclusivamente
su studi che coinvolgono direttamente il paziente;
valutazione richiesta ed eventuale emissione dei giudizi
di notorietà dei farmaci di non nuova istituzione,
in ottemperanza al sopra citato DM del 18.3.1998. In particolare
per quest’ultimo punto, la responsabilità del
CE è quella di garantire che per i farmaci di non nuova
istituzione proposti per la ricerca clinica siano disponibili
sufficienti dati sulla qualità e sulla sicurezza di
impiego nell’uomo in rapporto all’indicazione
terapeutica proposta;
funzione consultiva per la Direzione Generale, la Direzione
Sanitaria e di chiunque lo richieda in relazione a questioni
etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali,
didattiche e amministrative allo scopo di proteggere e promuovere
i valori della persona umana;
funzione formativa, in forza della quale ispira e promuove
momenti di informazione e di sensibilizzazione all’interno
dell’Istituzione sanitaria e tra le varie componenti,
attraverso incontri, seminari e gruppi di studio.
Queste funzioni si concretizzano attraverso l'emissione di
pareri etici motivati sui protocolli di sperimentazione esaminati
e/o l'emissione del Giudizio di Notorietà dei farmaci
di non nuova istituzione.
Link al Giudizio di Notorietà
I pareri del CE anche laddove siano vincolanti non sostituiscono
la responsabilità legale e deontologica di chi ha il
compito di assumere decisioni.
1.3 COMPOSIZIONE
Il Comitato Etico è composto da 13 membri nominati
dal Direttore Generale, che presentano adeguate garanzie di
competenza e di indipendenza, scelti nell’ambito di
distinte e complementari aree disciplinari.
I componenti del CE devono produrre un curriculum vitae aggiornato
ed acconsentire a rendere pubblico il proprio nome e la propria
qualifica.
Il CE provvede alla nomina, al suo interno, di un Presidente
e di un Vicepresidente, mediante votazione segreta ed a maggioranza
assoluta.
Il CE si avvale di un Ufficio di Segreteria alle dipendenze
di un qualificato responsabile (Segretario del CE) coadiuvato
da un’unità del personale amministrativo. Tale
Ufficio sarà dotato di tutte le risorse informatiche
e logistiche necessarie per la propria attività.
1.4 CONVOCAZIONE E MODALITA’ DI DELIBERAZIONE
Il Comitato è validamente convocato se alle sue sedute
risulta la presenza della metà più uno dei suoi
membri, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A
parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato ha facoltà di interpellare o di convocare,
in veste di consulenti e senza diritto di voto, qualificati
specialisti delle varie discipline (anche non dipendenti dell’Azienda
stessa), nonché il responsabile della sperimentazione.
Il componente del Comitato è tenuto ad astenersi dalla
deliberazione nel caso in cui sia direttamente o indirettamente
coinvolto nella ricerca o nelle sperimentazioni sottoposte
al Comitato medesimo.
I componenti del CE firmano una dichiarazione che li obbliga
a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali
possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto
o indiretto.
Le sedute del CE sono fissate di regola con cadenza mensile.
In caso di necessità il Presidente può convocare
sedute straordinarie non previste in calendario. I componenti
del CE non possono delegare altri in proprio luogo. Il Segretario
partecipa alle riunioni e verbalizza le discussioni. I componenti
dipendenti dell'Azienda prestano l'attività connessa
all'incarico al di fuori dell'orario di servizio.
Il Comitato è tenuto a garantire che ogni informazione
fornitagli per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali
sia coperta da stretta riservatezza. Tutti i componenti del
Comitato (compresi eventuali esperti convocati ad hoc) e della
segreteria sono tenuti alla segretezza sugli atti e sulle
decisioni del Comitato stesso. A questo proposito firmeranno
uno specifico documento di impegno.
1.5 L’ACCESSO AL COMITATO
Sono legittimati ad adire il Comitato, per il tramite dei
rispettivi canali istituzionali, coloro che, appartenendo
alle strutture sanitarie o di ricerca facenti capo all’Ospedale,
all’Università o alle istituzioni ad essa strettamente
collegate, intendono presentare proposta di ricerca biomedica,
sperimentazioni di farmaci o iniziative comunque connesse
con le finalità proprie del CE.
Le modalità di accesso al Comitato sono specificate
nel Regolamento e negli Allegati.
Link alla sezione degli allegati
1.6 AVVICENDAMENTO DEI COMPONENTI
In caso di sostituzione per decadenza dalla carica o per
dimissioni o necessità di sostituzione anticipata,
il componente sarà sostituito con un altro membro della
stessa area di competenza. Le dimissioni dovranno essere formalizzate
per iscritto e ove possibile con un mese di preavviso.
1.7 TRASPARENZA
Il presente regolamento come pure le procedure operative
di cui si doterà il CE saranno pubblicamente disponibili,
anche per via telematica.
2. PROCEDURE OPERATIVE DEL CE
2.1 PROCEDURE PRECEDENTI ALLE RIUNIONI
Il Presidente assegna, di regola a due componenti del CE
l’incarico di esaminare tutta la documentazione relativa
allo studio e di riferirne al CE; i relatori dovranno ricevere
dall’Ufficio di segreteria del CE tutta la documentazione
presentata dal proponente la ricerca. I restanti membri del
CE dovranno ricevere copia della Sintesi Generale dello studio
in italiano, copia del Foglio Informativo per il paziente
e del Consenso Informato. Tale documentazione andrà
fatta pervenire almeno 15 giorni prima dalla riunione.
Link al modulo allegato del Consenso Informato
Il Presidente può convocare membri esterni per la
valutazione di questioni particolari inerenti una sperimentazione
in esame. A questi verrà inviata tutta la documentazione
necessaria per il caso specifico almeno 15 giorni prima della
riunione.
2.2 PROCEDURE DELLE RIUNIONI
Per ciascuno studio è prevista di regola l'analisi
e l'esposizione di due relatori.
Le riunioni saranno verbalizzate a cura della Segreteria.
I verbali rimarranno a disposizione presso la Segreteria stessa
e inviati ai singoli componenti che ne faranno richiesta.
Le decisioni assunte all'interno del CE sono immediatamente
operative.
2.3 PROCEDURE PER L’ANALISI COLLEGIALE DELLA DOCUMENTAZIONE
PRESENTATA E PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE O DEL GIUDIZIO
DI NOTORIETÀ
Il CE nelle procedure di analisi e revisione etica dei protocolli
di studio presentati terrà conto di quanto previsto
nelle Linee Guida europee DMSan del 15.07.1997 “Recepimento
delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica
clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali”, nazionali DMSan del 18.3.1998 “Linee
guida di riferimento per l’istituzione ed il funzionamento
dei Comitati Etici” e regionali DGR n. VI/40368 del
18.12.1998 “Ridefinizione delle direttive regionali
in materia di sperimentazione clinica di nuove metodologie
diagnostiche e terapeutiche e abrogazione della DGR n. V/65425
del 13.03.1995.
Il CE si impegna a ricercare l’unanimità nella
formulazione del parere sugli studi esaminati. In caso contrario
il giudizio verrà emesso a maggioranza assoluta dei
presenti. L’eventuale parere di minoranza sarà
verbalizzato. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le decisioni del CE sono pubblicamente disponibili.
Il CE prenderà in esame seguendo le stesse procedure
anche gli emendamenti al protocollo e gli eventi avversi o
inaspettati insorti nel corso dello studio e di ogni altro
elemento che potrebbe influire sulla sicurezza dei soggetti
o sul proseguimento dello studio, riservandosi di riformulare
il giudizio, di richiedere modifiche al Consenso Informato
o di adottare altre iniziative.
Link al modulo allegato del Consenso Informato
2.4 PROCEDURE PER COMUNICARE IL PARERE
Il CE comunica il parere definitivo per iscritto allo sperimentatore
richiedente, al Direttore Generale e alla Direzione Sanitaria
entro 20 giorni dalla data della riunione nella quale il parere
stesso è stato espresso e comunque entro 50 giorni
dal ricevimento della documentazione completa (come previsto
dalla Delibera Regionale (DGR 40368/1998).
Nei medesimi tempi il CE comunicherà allo sperimentatore
richiedente il parere provvisorio e le eventuali osservazioni
o richieste di modifica.
Il parere del CE includerà sempre almeno i seguenti
elementi:
l’indicazione del CE che emette il parere;
il titolo esatto e il numero di protocollo interno del progetto
di ricerca che è stato esaminato;
il nome e la qualifica dei membri presenti che hanno partecipato
alla formulazione del parere.
2.5 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione presentata al CE nonché tutta
la corrispondenza relativa all’istituzione ed all’attività
del CE è protocollata ed archiviata in forma completa.
Tutta la documentazione presentata relativa ai singoli studi
viene conservata, al termine dello studio nell’archivio
del CE a cura dell’Ufficio di Segreteria a norma delle
leggi vigenti.
Presso l'Ufficio della Segreteria del CE vengono istituiti
e conservati:
il Registro delle sperimentazioni cliniche autorizzate presso
l’Azienda:
il Registro dei Giudizi di Notorietà dei medicinali
di non nuova istituzione, rilasciati dal Comitato Etico Locale.
2.6 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
Il Regolamento del CE e gli Allegati sono pubblicamente disponibili
e accessibili alle parti interessate. Tutta la documentazione
è disponibile su richiesta delle autorità regolatorie.
2.7 REVISIONE
Il Regolamento e gli Allegati, costituendo un aspetto dinamico
del funzionamento del CE sono suscettibili di revisione da
parte del CE stesso. Qualsiasi modifica potrà essere
apportata con l’approvazione di almeno due terzi dei
membri.
3. PROCEDURE OPERATIVE PER L'AVVIAMENTO E LA CONDUZIONE DEGLI
STUDI
3.1 PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA
Il responsabile dello studio o l’organizzazione che
si assume la responsabilità di intraprendere, gestire
e/o finanziare uno studio clinico dovrà rivolgere formale
istanza al Presidente del Comitato Etico indicando con precisione
presso quale Unità Operativa, Istituto o Dipartimento
intende che la sperimentazione sia eseguita. La richiesta
per l'espressione di parere verrà trasmessa alla Segreteria
del Comitato Etico corredata dai documenti di cui in allegato
A al presente regolamento. Qualora venga richiesto il Giudizio
di Notorietà dovranno essere presentati i documenti
come specificato in allegato B al presente regolamento.
Link all’allegato A e B
La Segreteria del CE registrerà la documentazione
pervenuta, annotando la data di ricevimento ed un numero di
protocollo. La Segreteria controllerá la completezza
della documentazione in base agli Allegati A e B del presente
Regolamento. Saranno esaminati solo i protocolli sperimentali
corredati di tutta la documentazione richiesta. L’Ufficio
Segreteria informerà il richiedente della data prevista
per l’esame della pratica da parte del CE.
Il CE esaminerà la richiesta qualora essa giunga completa
o sia stata completata entro venti giorni dalla data di convocazione
dello stesso.
3.2 REQUISITI DELLA PROPOSTA DI RICERCA
La proposta di ricerca dovrà adeguatamente illustrare
e documentare tutti i seguenti profili:
idoneità dello sperimentatore a condurre lo studio
proposto, in relazione alla sua qualifica, esperienza, staff
di supporto e strutture disponibili;
adeguatezza del protocollo in rapporto agli obiettivi dello
studio, sua validità scientifica, cioè la possibilità
di arrivare a conclusioni fondate con la minima esposizione
dei soggetti e giustificazione dei prevedibili rischi ed inconvenienti
valutati in rapporto ai previsti benefici per i soggetti e/o
altri;
adeguatezza e completezza delle informazioni scritte da sottoporre
ai soggetti, ai loro parenti, tutori e, se necessario, rappresentanti
legali;
modalità da utilizzare per l’arruolamento iniziale,
per fornire informazioni complete e per ottenere il consenso.
Tutte le informazioni scritte per il soggetto e/o il suo rappresentante
legale vanno sottoposte nella loro forma definitiva;
condizioni per il risarcimento/trattamento nel caso di danni
o morte di un soggetto attribuibili alla sperimentazione e
qualsiasi forma di assicurazione o indennità per coprire
la responsabilità dello sperimentatore e sponsor;
misura in cui sperimentatori e soggetti (volontari sani) possono
essere remunerati/compensati per la partecipazione allo studio.
3.3 IL CONSENSO INFORMATO
In particolare, nell’approntare i moduli relativi al
Consenso Informato ci si dovrà ispirare ai principi
contenuti, a tale riguardo, nella menzionata “dichiarazione
di Helsinki”, ulteriormente specificati nelle pure menzionate
“Norme di buona pratica clinica”.
Nell'allegato C vengono proposti una traccia per la stesura
della scheda informativa per il paziente e uno schema per
la compilazione del Consenso Informato destinato agli individui
maggiorenni e capaci di intendere e di decidere. I consensi
informati destinati ai soggetti minori di età o a soggetti
incapaci di intendere o di decidere saranno valutati dal CE
di volta in volta.
Si indica agli sperimentatori di formulare la dichiarazione
di Consenso Informato secondo lo schema indicato.
Link all’allegato C
3.4 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE
Il parere del CE verrà inviato al Direttore Generale
che adotterà entro dieci giorni dal ricevimento, come
da leggi vigenti, apposito atto deliberativo di autorizzazione
alla sperimentazione stessa, fatto salvo che la Direzione
Generale può accedere a tutta la documentazione relativa
alla specifica sperimentazione presso la Segreteria del CE.
La deliberazione di autorizzazione delle sperimentazioni
deve essere tempestivamente inviata alla Segreteria del CE,
allo sperimentatore, allo sponsor e all’U.O. Farmacia
che sarà così autorizzata a ricevere il materiale
farmaceutico per la sperimentazione.
3.5 PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE IN
ITINERE
Il responsabile della sperimentazione deve informare per
iscritto il CE:
dell’inizio e della fine della sperimentazione, come
pure della sua eventuale sospensione o interruzione anticipata
con relativa indicazione dei motivi;
di ogni emendamento al protocollo, degli eventi avversi o
inaspettati insorti nel corso dello studio, o di cui lo sperimentatore
sia comunque venuto a conoscenza, e di ogni elemento che potrebbe
influire sulla sicurezza dei soggetti o sul proseguimento
dello studio;
dello stato di avanzamento dello studio almeno una volta per
studi della durata inferiore ai dodici mesi e almeno una volta
all’anno per gli studi di durata superiore.
Il CE va interpellato dallo sperimentatore ove si presenti
la necessità di una nuova valutazione degli aspetti
etici dello studio in via di svolgimento.
Ciascun protocollo sarà soggetto a monitoraggio da
parte del CE almeno una volta per studi della durata inferiore
ai dodici mesi e almeno una volta all’anno per gli studi
di durata superiore.
Durante il procedere della sperimentazione il CE deve poter
avere libero accesso a tutta la documentazione relativa alla
sperimentazione stessa.
Il CE si riserva il diritto e la scelta delle forme di vigilanza
sulle sperimentazioni approvate dal loro avvio al loro termine,
con particolare riferimento ai punti seguenti: 3.5, 3.6, 3.7.
Il CE può annullare o sospendere una qualsiasi precedente
approvazione qualora ritenga che siano insorti elementi relativi
alla sperimentazione stessa che potrebbero pregiudicare la
sicurezza, il benessere e i diritti dei soggetti coinvolti
nello studio o qualora non siano state ottemperate dallo sperimentatore/sponsor
le proprie prescrizioni subordinatamente alle quali ha espresso
parere favorevole.
Tutta la documentazione relativa ai singoli studi viene conservata
dallo sperimentatore per 15 anni dal termine dello studio.
3.6 RAPPORTI TRA PAZIENTE E SPERIMENTATORE
Condizione indispensabile per la sperimentazione è
la salvaguardia della dignità e della libertà
del paziente, il quale dovrà avere tempo e modo sufficienti
per essere chiaramente informato e dovrà essere messo
in condizione di esprimere un consenso pienamente libero a
sottoporsi alla sperimentazione.
Lo sperimentatore si impegna a rendere edotto in modo chiaro
su natura, finalità e durata della sperimentazione,
nonché sui vantaggi che potrebbe ottenere, sui rischi
ad essa inerenti e sui mezzi predisposti per evitarli.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento
dal soggetto ed è valido solo per il trattamento richiesto.
In caso di rettifica anche di uno solo degli elementi essenziali
nel corso della sperimentazione, si dovrà richiedere
un nuovo specifico consenso.
Nessuna azione coercitiva sarà esercitata sui pazienti
che non desiderino sottoporsi alle procedure sperimentali.
Per azione coercitiva si intende anche quella effettuata con
mezzi di persuasione psicologica e con informazioni parziali
o distorte.
La sperimentazione sui minori di età o soggetti non
pienamente capaci di intendere e/o decidere, ovvero di dare
un consenso consapevole, deve essere effettuata in ottemperanza
alla normativa europea e nazionale vigente (Direttiva europea
GCP, DM 18.3.1998).
3.7 RAPPORTI TRA SPERIMENTATORE E SPONSOR
Nessun rapporto economico può essere istituito direttamente
tra lo sperimentatore e le aziende committenti. Il CE valuta
la congruità di eventuali compensi erogati dallo sponsor
al personale sanitario o amministrativo coinvolto nella sperimentazione,
per i quali debbono essere comunque escluse contrattazioni
dirette con lo sponsor.
I sanitari incaricati di programmare o di eseguire la sperimentazione
possono avere con le aziende interessate solo rapporti di
tipo tecnico-scientifico.
3.8 PROCEDURE DI CHIUSURA DELLA SPERIMENTAZIONE
Al termine della sperimentazione, il Responsabile trasmette
al Direttore Sanitario e al Presidente del CE una breve relazione
conclusiva, precisando fra l’altro la data ufficiale
del termine della sperimentazione e se ci siano stati oneri
non prima previsti a carico dell’Azienda, per esami
ed accertamenti connessi al piano sperimentale (questo costo
va posto a carico dello sponsor), o se vi siano stati inconvenienti
di altro tipo. Tale breve relazione non è sostitutiva
della più completa relazione finale o pubblicazione
che dovrà essere trasmessa non appena possibile. |